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Finalizzazione dei regolamenti IRRBB e CSRBB a livello europeo

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Le tre pubblicazioni dell'EBA contengono innovazioni e adeguamenti fondamentali, che in alcuni casi vanno ben oltre i requisiti previsti

Il 20 ottobre 2022 l'EBA ha pubblicato le versioni definitive delle nuove linee guida sulla misurazione e la gestione del rischio di tasso di interesse e di quello relativo ai differenziali creditizi delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB / CSRBB), nonché i nuovi standard tecnici (RTS, o Regulatory Technical Standards) relativi alle metodologie standardizzate per la stima dell’IRRBB e ai test prudenziali sui valori anomali per l’IRRBB. L'aggiornamento delle linee guida da parte dell'EBA rappresenta l'attuazione definitiva delle prescrizioni relative all’IRRBB da parte del Comitato di Basilea a livello europeo, datate formalmente dalla CRD V. Le nuove linee guida sono entrate in vigore il 30 giugno 2023 per l'IRRBB e il 31 dicembre 2023 per il CSRBB, sostituendo le vecchie linee guida sull'IRRBB. Per quanto concerne il recepimento a livello nazionale, la Banca d’Italia si conforma alle suddette disposizioni con l’aggiornamento n. 48 della Circolare n. 285.

Le tre pubblicazioni dell'EBA contengono innovazioni e adeguamenti fondamentali, che in alcuni casi vanno ben oltre i requisiti previsti.

I punti chiave delle nuove specifiche sono l'ampliamento delle indicazioni legate al CSRBB, l'introduzione di test prudenziali NII (Net Interest Income, o reddito netto da interessi) sui valori anomali e la specificazione di metodologie standardizzate.

CSRBB

In linea di principio, le prescrizioni relative al CSRBB sono state armonizzate con quelle relative all'IRRBB. Ciò vale in particolar modo per il sistema di governo e la strategia, il quadro di rischio e le responsabilità, le politiche e i processi, nonché le ipotesi di modellizzazione. Allo stesso tempo, però, le specifiche in materia di metodologie, limitazioni, validazione e rendicontazione, nonché di derivati e coperture, sono notevolmente ridotte. Di seguito ne illustriamo i punti chiave.

  • Il CSRBB include sia l'EVE (Economic Value of Equity, o valore economico del patrimonio netto) che l'NII, ma fa riferimento solo alla liquidità e allo spread creditizio legati agli andamenti di mercato. La prospettiva NII sta acquisendo importanza a causa dell'obbligo di una prospettiva NII per il CSRBB, della definizione di un test prudenziale sui valori anomali in una prospettiva NII e della definizione di metodologie standardizzate legate all’NII.
  • Per il CSRBB si è tenuti a definire una propensione al rischio. Tuttavia, le linee guida non contengono né limiti quantitativi specifici, né requisiti patrimoniali da essi derivanti.
  • A priori, nessuna posizione può essere esclusa dall'analisi del CSRBB: tutte le posizioni attive e passive non in default devono essere controllate per verificarne la sensibilità al rischio di differenziali creditizi, indipendentemente dal loro trattamento contabile, e le eventuali esclusioni devono essere giustificate e documentate. Le posizioni contabilizzate a fair value  sensibili ai movimenti degli spread di credito non possono essere di per sé escluse.
  • In aggiunta alla valuta e al rating, per definire una curva di spread generica si possono utilizzare anche altre dimensioni specifiche dell'istituto in questione (ad esempio, settore, paese).

L'EBA non definisce alcuna eccezione all’adempimento dei requisiti del CSRBB, ad esempio per modelli di business particolari o per la determinazione del rischio di differenziali creditizi come parte del rischio di credito. Le decisioni in merito sono previste solo nell'ambito del dialogo con l’autorità di vigilanza nel contesto dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process, o processo di revisione e valutazione prudenziale).

Test prudenziali sui valori anomali

Le norme relative ai test prudenziali sui valori anomali sono state separate dalle linee guida dell'EBA e sintetizzate in un RTS separato. Le principali modifiche riguardano l'abolizione dei classici scenari di shock di +/-200 punti base, l'inclusione, per la prima volta, degli scenari NII e l'adeguamento della soglia minima dei tassi di interesse.

Tuttavia, rispetto alla prospettiva EVE, il nuovo test prudenziale sui valori anomali introdotto sul fronte NII include solo i due scenari prudenziali di shock paralleli applicati ai tassi d’interesse, in cui la soglia minima dei tassi di interesse si applica anche allo scenario di downshift. È prescritta l'adozione di un periodo di simulazione di un anno con bilancio costante.

Oltre ai nuovi limiti per gli NII, i test prudenziali sui valori anomali cambieranno di poco per gli istituti di credito, che già segnalano risultati comparabili nell'ambito della relazione trimestrale STE. Per gli LSI (less significant institutions, o enti meno significativi), invece, questi requisiti sono fondamentalmente nuovi e comporteranno un certo sforzo di attuazione.

Segnalazioni di vigilanza (COREP)

Gli ‘Implementing Technical Standards’ (ITS, o norme tecniche di attuazione) dell'EBA del 31 luglio 2023 disciplinano con precisione gli obblighi di segnalazione dell’IRRBB. Ad esempio, i risultati dei test prudenziali sui valori anomali devono essere trasmessi alle autorità di vigilanza su base trimestrale. Tuttavia, devono essere trasmessi anche altri tipi di dati, alcuni dei quali molto granulari. Si tratta, ad esempio, di analisi granulari (gap analysis) del rischio di tasso, di parametri del modello e di variazioni del valore di mercato in scenari di stress. La prima scadenza per la trasmissione dei dati è stata il 30/09/2024.

Metodologie standardizzate

Come previsto, le nuove metodologie standardizzate per la prospettiva EVE si basano sull'approccio di Basilea 2016. Le specifiche per la prospettiva NII sono nuove e molto più complesse del previsto. I requisiti sui dati sono significativamente più elevati rispetto alla prospettiva attuale, e la considerazione dei margini e la definizione di tre diverse componenti aggiuntive aumentano notevolmente lo sforzo di implementazione.

Le metodologie standardizzate consentono di trarre conclusioni sui requisiti minimi relativi ai metodi interni. Ciò potrebbe essere rilevante anche per i grandi istituti, per i quali le metodologie standardizzate rimarranno generalmente un problema.  D’altro canto, in relazione all’IRRBB, gli NCSI potranno utilizzare la metodologia standardizzata semplificata, come definita dal Regolamento della Commissione europea. Nello specifico, tale metodologia è illustrata negli allegati C e C-bis dell’aggiornamento n.48. Va ricordato che la Banca Centrale Europea e la Banca d’Italia possono chiedere ai piccoli istituti di utilizzare la metodologia standardizzata, qualora ritengano che la metodologia standardizzata semplificata non risulti adeguata a rilevare l’IRRBB.

Conclusione

Le principali modifiche normative sono le seguenti:

  • L’obbligo di una prospettiva NII per il CSRBB, la definizione di un test prudenziale sui valori anomali con un approccio NII e la definizione di una metodologia NII standardizzata  accrescono notevolmente l’importanza della prospettiva NII.
  • La formulazione della definizione e dell'ambito di applicazione del CSRBB è stata rivista. A seconda dell'interpretazione di questi requisiti, ciò potrebbe comportare cambiamenti significativi. Inoltre, sono stati ampliati i requisiti di governance relativi al CSRBB.

Rimane un ampio margine di interpretazione, in particolare per quanto riguarda il CSRBB. Gli istituti devono quindi decidere autonomamente, sulla base delle proprie analisi, come interpretarne le prescrizioni.

d-fine resta a disposizione per illustrare in dettaglio e senza impegno le nuove specifiche e per analizzare insieme le implicazioni per la vostra banca.