CRR III e nuove disposizioni di vigilanza: implicazioni per gli istituti finanziari

Il CRR III è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e si applicherà inizialmente al monitoraggio giornaliero delle grandi esposizioni. Le segnalazioni sui fondi propri e sulle grandi esposizioni verranno presentate per la prima volta il 31 marzo 2025.

In relazione alle segnalazioni di vigilanza, l'ambito del rischio di credito è particolarmente interessato dalle modifiche apportate dal CRR III. Oltre al rilevante impatto sulla gestione complessiva della banca, la riorganizzazione delle classi di esposizioni nel metodo standardizzato per il rischio di credito incide significativamente sulle segnalazioni regolamentari. La riorganizzazione interessa da un lato gli istituti SA (Standard Approach) e dall'altro, a causa dell'introduzione dell'output floor, anche gli istituti AIRB (Advanced Internal Rating Based).

  • Nell'ambito del CRR III l’approccio standard al rischio di credito è oggetto di una revisione sostanziale per classi di esposizione di grande centralità. Ciò implica nuovi requisiti per i dati ed i processi interni alle banche, oltre a modifiche metodologiche e tecniche per le soluzioni IT da applicare per le segnalazioni. Le classi di esposizioni "esposizioni garantite da immobili" e "esposizioni verso enti", che spesso rappresentano una parte significativa del portafoglio, sono particolarmente interessate.
  • La metodologia per la classe "esposizioni garantite da immobili" è stata radicalmente rivista nel quadro del CRR III. Il rapporto “Loan-to-Value” è ora il parametro chiave per determinare le ponderazioni di rischio (“weight of risk”) rilevanti. Fatte alcune eccezioni per i finanziamenti immobiliari destinati agli immobili residenziali e alle imprese per l'edilizia residenziale pubblica, l'attuale determinazione del rapporto “Loan-to-Value” a livello di singolo contratto deve essere rivalutata dettagliatamente. Se necessario, deve essere condotta un’analisi degli effetti sulla distribuzione del collaterale per l'ottimizzazione degli RWA (risk-weighted assets). In questo contesto occorre tenere conto delle complesse interrelazioni tra contratti di prestito, ipoteche e beni a garanzia. Per gli istituti AIRB si aggiunge la complessità di tenere conto degli “output floor”.
  • Per la classe "esposizioni verso enti", il CRR III non prevede più la possibilità di basarsi sul rating dello stato di appartenenza dell’ente stesso nel caso in cui l’ente o l’emissione non dispongano di un rating esterno di un'agenzia di rating riconosciuta (ECAI). Il CRR III introduce invece tre livelli per la determinazione delle ponderazioni di rischio in questi casi, che dipendono dal rispetto dei requisiti patrimoniali e dall'indice di leva finanziaria della controparte. Le informazioni corrispondenti si possono dedurre, ad esempio, dai bilanci di esercizio.

Per ulteriori informazioni sul CRR III o sulle segnalazioni di vigilanza corrispondenti, non esitate a contattarci!

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